Sez. 3, Sentenza n. 37335 del 15/07/2014 Ud. (dep. 09/09/2014) Rv. 260188 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Imposta evasa - Accertamento del relativo ammontare - Attribuzione del giudice penale - Vincolatività dell'accertamento operato dal giudice tributario - Esclusione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per mancanza di una autonoma valutazione critica degli elementi contenuti nell'accertamento tributario induttivo e di qualsiasi comparazione con le altre risultanze processuali) .
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)