Sez. 3, Sentenza n. 36396 del 18/05/2011 Ud. (dep. 07/10/2011) Rv. 251280 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Omessa dichiarazione a fini IRPEF o IVA - Imposta evasa - Nozione - Accertamento del relativo ammontare - Attribuzione del giudice penale - Vincolatività dell'accertamento operato dal giudice tributario - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)