Sez. 3, Sentenza n. 28815 del 09/05/2008 Ud. (dep. 11/07/2008) Rv. 240991 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Diversa qualificazione giuridica - Inapplicabilità prescrizione - Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In tema d'impugnazioni, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice d'appello che proceda ad una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, ostativa alla declaratoria d'estinzione per prescrizione, in quanto tale divieto impedisce solo un deteriore trattamento sanzionatorio per il reo, ma non garantisce a quest'ultimo un trattamento sotto ogni profilo più favorevole di quello riservatogli dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)