Sez. 2, Sentenza n. 36217 del 16/06/2011 Ud. (dep. 06/10/2011) Rv. 251160 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sentenza di appello - Limite della "reformatio in pejus" - Mutamento della qualificazione giuridica del fatto - Maggiore gravità - Causa estintiva del reato - Impedimento - Legittimità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave che impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)