Sez. 6, Sentenza n. 1122 del 10/12/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 207508 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA | Diversa da quella adottata in primo grado - Che non consente l'operatività di una causa estintiva - A differenza di quella originaria - Applicabilità di tale causa - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA
Il divieto di "reformatio in peius" riguarda unicamente la pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione. Conseguentemente, se la nuova definizione giuridica del fatto operato dal giudice di appello non consente, a differenza di quella originaria, di applicare una causa estintiva del reato, deve escludersi tale applicazione. La limitazione ai poteri del giudice non è, infatti, diretto a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, ma solo ad impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello inflitto dal primo giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)