Sez. L, Sentenza n. 9899 del 11/05/2005 (Rv. 581226 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Rapporto con le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 - Inserimento in un medesimo sistema - Conseguenze - Violazione per assunzioni non superiori ad un giorno nei settori del turismo e dei pubblici servizi - Conversione in rapporto a tempo indeterminato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia d'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine, atteso che le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - il quale attribuisce alla contrattazione collettiva il potere di definire nuovi casi - operano sul medesimo piano della disciplina generale dettata dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e s'inseriscono nel sistema da questa delineato, con la conseguenza che la loro violazione non si sottrae all'effetto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilito, a titolo sanzionatorio, dall'art. 2 di tale ultima legge, con riferimento all'ipotesi d'assunzioni per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno nei settori del turismo e dei pubblici servizi (prevista dal comma terzo dell'art. cit., nel testo vigente prima della modifica apportata con l'art. 54 della legge n. 448 del 1998), la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, o successivamente prorogato, ne determina la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)