Sez. L, Sentenza n. 8352 del 26/05/2003 (Rv. 563585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Rapporto con le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 - Inserimento in un medesimo sistema - Proroga del termine - Art. 2, primo comma, legge n. 230 del 1962 - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23, legge n. 56 del 1987, ha attribuito alla contrattazione collettiva l'identificazione delle ipotesi nelle quali è ammissibile l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, inserendosi nel sistema delineato dalla legge n. 230 del 1962, sicché a dette fattispecie è applicabile l'art. 2, legge n. 230 del 1962 e, conseguentemente, la legittimità della proroga di un contratto a termine stipulato in conformità delle clausole del contratto collettivo va verificata in riferimento al primo comma dell'art. 2, cit. (Fattispecie esauritasi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, che ha abrogato la legge n. 230 del 1962).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)