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Sez. 1, Sentenza n. 5118 del 12/03/2004 (Rv. 571058 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Cooperativa edilizia fruente di contributo erariale - Acquisto dell'alloggio sociale da parte del socio - Effetto di un contratto - Esclusione - Effetto di un procedimento modellato secondo schemi pubblicistici - Configurabilità - Conseguenze - Difformità delle volontà espresse nei due diversi momenti della assegnazione e della stipula del contratto individuale - Criteri di soluzione.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571058-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

In tema di edilizia popolare ed economica, l'acquisto della proprietà dell'alloggio sociale da parte del socio di cooperativa edilizia fruente del contributo erariale non si verifica per effetto di un contratto, bensì in virtù ed al termine di un complesso procedimento, plurifasico, che, improntato al perseguimento di finalità pubblicistiche ed inidoneo ad essere modellato secondo schemi civilistici, importa che i diritti e gli obblighi delle parti non derivino dal contratto ma, direttamente, dalla legge. È dunque inesatto e improprio risolvere apparenti difformità della volontà dei contraenti, espressa nei due diversi momenti della assegnazione e della stipula del contratto di mutuo individuale, sulla base del criterio della prevalenza o della sostituzione del successivo deliberato, dovendo invece scrutinarsi detta difformità in termini di riferimento al modello procedimentale ed alle fasi di esso, onde accertare se la pattuizione conclusa al momento dell'assegnazione, e non riprodotta in sede di stipulazione del mutuo individuale, abbia permanente efficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1813, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 201, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)