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Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003 (Rv. 566651 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Disciplina di cui all'art. 6 del d.l. n.103 del 1991, convertito in legge n.166 del 1991 - Procedimenti nei quali è stata proposta la domanda amministrativa - Termine decennale di decadenza previsto dal combinato disposto degli artt. 47 del d.P.R. n.639 del 1970, e 6 del d.l. n. 103 del 1991 - "Dies a quo" della decorrenza - Necessità di distinguere le varie ipotesi - Sussistenza - In caso di proposizione del ricorso amministrativo - Dalla data della decisione o dalla scadenza dei termini per la decisione - In mancanza del ricorso amministrativo - Decorrenza autonoma per ogni singolo rateo di pensione - Proposizione del ricorso amministrativo oltre dieci anni prima della proposizione della domanda giudiziale - Diritto al riconoscimento dei ratei collocati entro i dieci anni dalla proposizione della domanda giudiziale.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566651-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

Nei procedimenti per i quali è stata proposta la domanda amministrativa di integrazione al minimo del trattamento pensionistico prima del 19 settembre 1992, continua ad applicarsi il termine decennale previsto dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. 30 aprile 1970, n.639, qualificato come termine di decadenza dall'art. 6 d.l. n.103 del 1991, di interpretazione autentica, convertito nella legge 1 giugno 1991, n.166; quanto alla individuazione del "dies a quo" di decorrenza di tale termine di decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni previdenziali, occorre distinguere in quanto in caso di proposizione del ricorso amministrativo, esso decorre dalla decisione del ricorso amministrativo, o dalla scadenza dei termini previsti per la decisione, mentre, se il ricorso amministrativo non è stato presentato, esso decorre autonomamente per ogni singolo rateo di pensione, per cui sono perduti i ratei maturati oltre il decennio dalla proposizione del ricorso giudiziario; analogamente, se è stato proposto il ricorso amministrativo, non si perde il diritto al riconoscimento di tutti i ratei successivi alla sua proposizione che si collochino cronologicamente entro il decennio dalla proposizione della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)