Sez. L, Sentenza n. 6904 del 08/04/2004 (Rv. 571957 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Termine di decadenza - Disciplina ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 applicabile "ratione temporis" - Mancata presentazione del ricorso amministrativo - Decorrenza del termine decadenziale - "Dies a quo" - Individuazione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali (nel caso di specie, integrazione al minimo della pensione), ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come successivamente interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, (disciplina applicabile ratione temporis) la decorrenza del termine che presuppone la proposizione della domanda amministrativa, è diversa a seconda che sia stato o meno proposto un ricorso amministrativo avverso l'atto di reiezione, dovendo ritenersi che, a norma dell'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, in caso di mancata proposizione, il "dies a quo" si identifichi con quello di maturazione del diritto ai singoli ratei di prestazione. In tal caso la decadenza non è unitaria, bensì mobile per ciascun rateo, dovendosi ritenere che, se non è stato presentato il ricorso, sono perduti tutti i ratei maturati oltre il decennio dalla proposizione del ricorso giudiziario, mentre, se è stato presentato, alla data di presentazione vanno riallineati tutti i ratei antecedenti a tale data, con la conseguenza che i medesimi, anche se antichi, si salvano o si perdono a seconda che l'azione giudiziaria sia stata proposta prima o dopo la scadenza del decennio.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)