Sez. 2, Sentenza n. 10972 del 20/12/1994 (Rv. 489331 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omesso esame di fatti, circostanze, nonché di rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal consulente - Sindacato di legittimità - Onere di specificazione e precisazione a carico del ricorrente - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Quando sia denunciato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, circostanze, ed anche di rilievi mossi alle risultanze di ordine tecnico e al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., è necessario che il ricorrente precisi e specifici, sia pure in maniera sintetica, le risultanze e gli elementi di causa di cui lamenta la mancata o insufficiente valutazione, per consentire al giudice di legittimità - che, salva l'ipotesi dell'"error in procedendo", non può esaminare direttamente gli atti - di esercitare il controllo della loro decisività.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)