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Sez. 1, Sentenza n. 13507 del 21/07/2004 (Rv. 574722 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Sentenza non definitiva di divorzio - Assegno disposto ex art. 4 decimo comma della legge 898/1970 - Decorrenza - Criteri - Dalla data della domanda - Legittimità - Condizioni - Pronuncia attenente al solo profilo dell'"an debeatur" - Necessità - Interferenza nel giudizio per la determinazione del "quantum" - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574722-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il principio secondo il quale, in presenza di sentenza non definitiva di divorzio, l'assegno disposto ai sensi dell'art. quarto comma X della legge 898/1970 può farsi decorrere dalla data della domanda - non dovendo un diritto essere pregiudicato dalla durata del processo - attiene soltanto al profilo dell'"an debeatur", e non interferisce nel giudizio per la determinazione del "quantum" dell'assegno allorché, invece, l'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi postula diverse decorrenze, coincidenti con le date dei mutamenti. Quando il "petitum" si limiti (come nel caso di specie) alla definizione dell'ammontare dell'assegno, non è, per converso, inibita la decorrenza della misura modificata di esso da una data diversa rispetto alla previsione della norma sopra citata, non diversamente da quanto accadrebbe se fosse introdotta la procedura di revisione prevista dal successivo art.9.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)