Sez. 1, Sentenza n. 14886 del 22/10/2002 (Rv. 557999 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Obbligo di corresponsione - Decorrenza - Dalla data della domanda - Fondamento - Portata - Profilo della spettanza - Quantum - Determinazione differenziata - In ragione dell'evoluzione nel corso del giudizio delle condizioni economiche dei coniugi - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'"an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità di fissare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)