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Sez. 1, Sentenza n. 147 del 08/01/1994 (Rv. 484952 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Assegno di mantenimento e successiva revisione dello stesso - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484952-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, decorre dalla data della correlativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)