Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 11/04/2000 (Rv. 535549 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Decorrenza - Della data della relativa domanda - Necessità - Mancata richiesta di provvedimenti urgenti in corso di istruttoria - Irrilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
L'assegno di mantenimento fissato in favore del coniuge in sede di separazione (così come la sua successiva revisione) decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio secondo il quale un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio, a nulla rilevando che il Presidente del Tribunale in sede di audizione dei coniugi non abbia ritenuto di adottare provvedimenti temporanei in proposito, ex art. 708 cod. proc. civ., né che non siano stati chiesti al riguardo provvedimenti urgenti in corso di istruttoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)