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Sez. 1, Sentenza n. 519 del 21/01/1999 (Rv. 522467 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Attività lavorativa - Prestazione all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto - Indennità di fine rapporto - IRPEF - Assoggettabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522467-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la indennità di fine rapporto corrisposta da un istituto di credito ad un proprio dipendente, che fino alla cessazione del rapporto di lavoro abbia svolto servizio continuativo all'estero, va assoggettata ad IRPEF, dovendosi escludere che l'esenzione da imposizione dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, prevista dal terzo comma dell'art. 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (e in precedenza dal secondo comma dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597), operi anche rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 12, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)