Sez. L, Sentenza n. 820 del 23/02/1977 (Rv. 384425 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di quantificazione del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, l'art 18 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), nel prendere a base la retribuzione, espressamente rinvia, per la sua Determinazione, alle norme dettate dal codice civile con riguardo all'indennita di anzianita. Ne consegue che tale retribuzione e quella ultima raggiunta dal dipendente, e comprende ogni corrispettivo che abbia carattere continuativo, obbligatorio, determinato o determinabile, ivi inclusi, quindi, i compensi per lavoro straordinario, ove presentino dette caratteristiche. (V 56/75, mass n 373203; (V 1550/74, mass n 369694; (V 861/72, mass n 357075).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)