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Sez. L, Sentenza n. 1656 del 12/03/1980 (Rv. 405256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONCETTO DI RETRIBUZIONE ONNICOMPRENSIVA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE CONVENZIONALE, DALLA BASE DI COMPUTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE, DI ALCUNI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE - LEGITTIMITA - LIMITI - ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE COMPUTABILI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO E DI ANZIANITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1980-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONCETTO DI RETRIBUZIONE ONNICOMPRENSIVA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE CONVENZIONALE, DALLA BASE DI COMPUTO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE, DI ALCUNI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE - LEGITTIMITA - LIMITI - ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE COMPUTABILI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO E DI ANZIANITA - REQUISITI.*

Non esiste nel nostro ordinamento, se non allo stato tendenziale, un concetto di retribuzione onnicomprensivo, unitariamente assumibile ai fini del calcolo delle cosiddette competenze indirette (ferie, festivita, gratifica natalizia, indennita di anzianita ecc) esistendo, invece, solo una serie di Disposizioni inderogabili, che limitano all'esterno l'autonomia negoziale, anche collettiva, per cui, fuori di tale limite, le parti possono escludere dalla base di computo delle competenze accessorie, alcuni elementi della retribuzione globale. Pertanto, mentre gli elementi costituenti la retribuzione base vanno sempre computati per la Determinazione dell'ammontare dell'indennita di preavviso e di anzianita, quelli integrativi, alla stregua della norma desumibile dall'art 2121, primo comma, cod civ, per essere computati agli stessi effetti, devono avere il carattere della obbligatorieta, della continuita e della corrispettivita. (V 820/77, mass n 384425; (V 1390/75, mass n 374935; (V 56/75, mass n 373203).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)