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Sez. U, Sentenza n. 2090 del 14/02/2002 (Rv. 552265 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Avviso di mora - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Improponibilità assoluta della domanda - Configurabilità - Conseguenze - Questione di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552265-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE

In tema di esecuzione esattoriale, l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alla sostituzione operata con l'art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), nell'escludere l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., configura un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza, nell'ordinamento, di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità attinente al fondamento della domanda stessa, e non alla giurisdizione; è pertanto inammissibile la censura attinente alla giurisdizione avverso la sentenza del giudice di merito che non abbia dato ingresso alla domanda del contribuente intesa a contestare la legittimità dell'avviso di mora dell'esattore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)