Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 20/05/1997 (Rv. 504541 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Carattere primario - Ricorso ad altro canone ermeneutico - Praticabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di contratto di locazione e di possibilità di ricostruzione di una sua avvenuta stipula per esigenze abitative transitorie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro "intima ratio", il giudice non può invocarne una diversa, venendo così a sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Nella fattispecie, la corte ha cassato, con rinvio, la pronuncia del Tribunale, la quale, di contro al contenuto fatto proprio dal testo di un contratto di locazione e che deponeva nel senso dell'avvenuta stipula di un contratto di locazione per finalità abitative ordinarie, aveva ritenuto di ricostruire, sulla base di una prova testimoniale, l'avvenuta stipula di una locazione per esigenze abitative meramente transitorie)
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)