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Sez. 1, Sentenza n. 2932 del 20/03/1998 (Rv. 513761 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Giudice competente per territorio - Individuazione - Criteri - Del luogo in sè, della sede del danneggiato - Esclusione - Del luogo di materiale comunicazione dell'attività lesiva e dei suoi effetti - Operatività.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513761-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell'illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.) non è quello in cui l'attore che si affermi danneggiato ha la sua sede (tale dovendosi, a suo dire, ritenere il luogo dell'"evento dannoso", ancorché non coincidente con quello nel quale il comportamento antigiuridico sia stato, in concreto, posto in essere), bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 cod. civ. (nella specie, storno e sviamento di clientela), sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell'attività concorrenziale vietata. (Nella specie, il ricorrente, con sede in Milano, lamentando che il resistente, con sede in Bari, avesse ivi compiuto atti di concorrenza sleale - sotto forma di storno e sviamento di clientela -, introduceva domanda risarcitoria dinanzi al tribunale di Milano, luogo di verificazione, a suo dire, dell'evento dannoso. La S. C., nel confermare la pronuncia dei giudici milanesi che, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio, avevano, invece, correttamente collocato in Bari il luogo di verificazione degli atti causativi del danno (del tutto privi di qualsivoglia, negativo riverbero per l'attività commerciale del ricorrente fuori di tale ambito territoriale), ha aggiunto, ancora, che il principio di diritto così affermato, valido in tema di concorrenza sleale, non è estensibile alla materia della lesione dei diritti personali o all'immagine, rispetto alla quale la competenza per territorio va, invece, individuata nel luogo ove il soggetto leso ha la sua sede).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)