Sez. 3, Sentenza n. 39877 del 18/09/2015 Cc. (dep. 05/10/2015) Rv. 265196 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Termine a pena di efficacia della misura - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie successiva alla modifica dell'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., operata dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
L'ordinanza che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio non deve necessariamente indicare un termine di efficacia, applicandosi, infatti, la regola generale prevista per le misure interdittive dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10, comma primo, legge 16 aprile 2015, n. 47.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 com. 2 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)