Sez. 6, Sentenza n. 51057 del 13/11/2015 Cc. (dep. 29/12/2015) Rv. 266042 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Omessa indicazione del termine nell'ordinanza applicativa - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
In tema di misure interdittive, l'omessa indicazione del termine nell'ordinanza applicativa della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio comporta che la durata sia quella massima prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 10, comma primo, legge 16 aprile 2015, n. 47.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 com. 2 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 10 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)