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Sez. 6, Sentenza n. 8617 del 11/02/2016 Cc. (dep. 02/03/2016) Rv. 265846 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Onere di motivazione sul termine di durata - Sussistenza Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265846-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza. (Fattispecie relativa ad una misura interdittiva in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della novella in cui il giudice della cautela aveva determinato il termine di durata in quello massimo di 12 mesi senza motivare sul punto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)