Sez. 5, Sentenza n. 4178 del 21/12/2016 Cc. (dep. 27/01/2017) Rv. 269091 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Onere di motivazione sul termine di durata - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
In tema di misure interdittive, la flessibilità della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione là dove questo coincida con quello massimo legale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 202, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)