Sez. 1, Sentenza n. 18955 del 07/04/2004 Cc. (dep. 22/04/2004) Rv. 228161 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Applicazione della misura coercitiva contestuale o successiva alla pronuncia della sentenza di condanna - Prescrizione presuntiva di esclusiva adeguatezza della misura coercitiva di maggior rigore - Operatività - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La prescrizione presuntiva di esclusiva adeguatezza della misura coercitiva di maggior rigore (art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.) dispiega la sua operatività anche quando la misura coercitiva venga disposta, per la prima volta, contestualmente o successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha osservato che il nuovo art. 275, comma primo-bis, cod. proc. pen. - prima inserito dall'art. 16 della legge n. 341 del 2000 conv. in legge n. 4 del 2001 e poi sostituito dall'art. 14 della legge n. 128 del 2001 - si limita a prescrivere che l'esame delle esigenze cautelari è condotto, in tal caso, dal giudice del dibattimento, tenendo conto anche - e non solo, quindi - dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze cautelari indicate nell'art. 274, comma primo, lett. b) e c) cod. proc. pen., dettando, così, ulteriori, ma non esclusivi, criteri normativi che devon guidare il giudice nell'operazione di verifica circa l'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 14, Legge 19/01/2001 num. 4 art. 16, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)