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Sez. 1, Sentenza n. 2523 del 09/04/1983 (Rv. 427389 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - DEDUZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1983-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427389-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - DEDUZIONE - TERMINI.*

I motivi di impugnazione della sentenza di primo grado possono essere formulati soltanto con l'atto di appello ai sensi degli artt. 339, 342 cod. proc. civ. e l'appellante deve prospettare tutte le sue censure, ivi comprese quelle che attengono a mere eccezioni, con l'atto di appello, non essendogli consentito di aggiungere in prosieguo (in Sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale) altri motivi di impugnazione, in quanto il diritto potestativo di impugnazione si consuma con l'atto di appello che fissa i limiti della devoluzione della controversia in Sede di gravame. (Conf 1668/80, mass n 405279).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)