Sez. L, Sentenza n. 498 del 27/01/1989 (Rv. 461614 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROSPETTAZIONE DI TUTTE LE CENSURE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - DEDUZIONE DI NUOVE CENSURE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ANCHE CON UN NUOVO ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROSPETTAZIONE DI TUTTE LE CENSURE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - DEDUZIONE DI NUOVE CENSURE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ANCHE CON UN NUOVO ATTO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
In appello le censure avverso la sentenza di primo grado devono essere prospettate soltanto con l'atto di impugnazione, ai sensi degli artt. 339 e 342 cod. proc. civ. (ovvero 433 e seg. In ipotesi, come nella specie, di rito speciale del lavoro), e l'appellante è tenuto a dedurre tutti i motivi di gravame, ivi compresi quelli che attengono a mere eccezioni, con l'atto di appello, e nulla può aggiungere in prosieguo - neppure proponendo un nuovo atto di appello - in quanto il diritto potestativo di impugnazione si consuma con l'atto di appello che fissa i limiti della devoluzione della controversia in Sede di gravame. (Conf 7651/87, mass n 455549; (Conf 5470/86, mass n 447997; (Conf 1939/84, mass n 434019; (Conf 2523/83, mass n 427389; (Conf 1668/80, mass n 405279).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)