Sez. 2, Sentenza n. 1414 del 14/03/2000 Cc. (dep. 23/09/2000) Rv. 217151 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione - Istanza fondata su condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione - Mancato accoglimento della richiesta sulla base degli atti - Obbligo del giudice di disporre perizia - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
In materia di revoca e sostituzione delle misure coercitive, quando la richiesta sia fondata, ai sensi della seconda parte dell'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen., sulla sussistenza di patologie particolarmente gravi che rendano le condizioni di salute incompatibili con la detenzione, il giudice, se non accoglie la domanda sulla base degli atti, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici da espletarsi, contrariamente a quanto è previsto dalla prima parte della medesima disposizione a proposito dell'istanza fondata su ragioni diverse, con le formalità e le garanzie previste per la per la perizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)