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Sez. 2 - , Sentenza n. 22096 del 03/07/2020 Cc. (dep. 23/07/2020) Rv. 279771 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Delitti indicati nell’art. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere - Delitti tentati commessi avvalendosi del metodo mafioso - Applicabilità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279771-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di applicazione di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie incriminatrici, prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisa aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata. (Fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l'operatività delle presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti tentati in relazione alle ipotesi di reato indicate in modo specifico dal legislatore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 203 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)