Sez. 2 - , Sentenza n. 36431 del 02/07/2019 Ud. (dep. 27/08/2019) Rv. 277033 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso - Esistenza dell'associazione a delinquere - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. (Fattispecie relativa a rapina ai danni di un furgone portavalori in cui l'aggravante è stata ravvisata nel tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, nella attenta pianificazione dello stesso, nelle modalità brutali di realizzazione, nell'impiego di uomini e mezzi, nell'uso di armi con esplosione di colpi e nel compimento dell'atto in pochi minuti, comprovanti una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)