Sez. L, Sentenza n. 7548 del 21/12/1983 (Rv. 432144 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - LICEITÀ EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ATTIVITÀ NON ASSOLUTAMENTE IMPREVEDIBILI MA INSUSCETTIBILI DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - SUFFICIENZA - IMPIEGO DI MAESTRANZE PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATE SENZA POSSIBILITÀ DI UNA CONTINUITÀ D'IMPIEGO NELL'AMBITO DELLA AZIENDA - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - LICEITÀ EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ATTIVITÀ NON ASSOLUTAMENTE IMPREVEDIBILI MA INSUSCETTIBILI DI PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - SUFFICIENZA - IMPIEGO DI MAESTRANZE PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATE SENZA POSSIBILITÀ DI UNA CONTINUITÀ D'IMPIEGO NELL'AMBITO DELLA AZIENDA - RILEVANZA.*
Nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita sia a norma della lettera C) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 - in relazione all'eccezionalità o alla occasionalità delle commesse, senza peraltro, la necessità che queste comportino lavorazioni esorbitanti dalla normale attività cantieristica, essendo sufficiente che si tratti di opere le quali, ancorché non assolutamente imprevedibili (data la frequenza delle fluttuazioni dell'attività produttiva), siano insuscettibili di programmazione aziendale - sia a norma della lettera d) dello stesso articolo, ricorrendo la necessità di esecuzione di lavorazioni successive realizzabili, nell'ambito delle fasi di lavorazione complementari o integrative che l'arte delle costruzioni e delle riparazioni navali comporta, soltanto con l'impiego di maestranze di particolare specializzazione (rispetto al personale normalmente utilizzato) alle quali non è possibile assicurare continuità d'impiego nell'ambito dell'azienda. (V 3223/83, mass n 428122; (V 380/83, mass n 425127; (V 1564/82, mass n 419383; (V 3313/81, mass n 413892; (V 2022/80, mass n 405659; (Conf 6408/83, mass n 431148).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)