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Sez. L, Sentenza n. 1564 del 10/03/1982 (Rv. 419383 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA O SERVIZIO DEFINITI E PREDETERMINATI NEL TEMPO - APPOSIZIONE DEL TERMINE - LEGITTIMITÀ - DIVERSITÀ QUANTITATIVA E NON ANCHE QUALITATIVA RISPETTO AL NORMALE LAVORO DELL'IMPRESA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419383-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESECUZIONE DI OPERA O SERVIZIO DEFINITI E PREDETERMINATI NEL TEMPO - APPOSIZIONE DEL TERMINE - LEGITTIMITÀ - DIVERSITÀ QUANTITATIVA E NON ANCHE QUALITATIVA RISPETTO AL NORMALE LAVORO DELL'IMPRESA - SUFFICIENZA.*

La nozione di opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo (aventi carattere straordinario od occasionale), per la cui esecuzione l'art. 1, secondo comma, lettera C), della legge 18 aprile 1962 n. 230 consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, non implica necessariamente una diversità qualitativa rispetto al normale lavoro dell'impresa, ma può anche indicare una semplice diversità quantitativa, come nel caso dello incremento dell'attività aziendale in coincidenza con un particolare periodo dell'anno, quando il fenomeno, per la speciale intensità e per il fatto di esaurirsi in un tempo determinato, sia appunto tale da eccedere i limiti della normale attività dell'azienda. (Conf 3642/81, mass n 414264; (Conf 6049/80, mass n 409819; (Conf 5098/80, mass n 408956; (Conf 2022/80, mass n 405659; (Conf 4696/79, mass n 401249; (contra 4319/81, mass n 415002; (contra 3916/80, mass n 407802; (contra 3898/78, mass n 393497).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)