Sez. L, Sentenza n. 6408 del 28/10/1983 (Rv. 431148 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI - STIPULAZIONE A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI - STIPULAZIONE A TEMPO DETERMINATO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita sia a norma della lett. C) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 - in relazione all'eccezionalità o all'occasionalità delle commesse, senza, peraltro, la necessità che queste comportino lavorazioni esorbitanti dalla normale attività cantieristica, essendo sufficiente che si tratti di opere le quali, ancorché non assolutamente imprevedibili (data la frequenza delle fluttuazioni dell'attività produttiva), siano insuscettibili di programmazione aziendale - sia a norma della lett. D) dello stesso articolo, ricorrendo la necessità di esecuzione di lavorazioni successive realizzabili, nell'ambito delle fasi di lavorazione complementari o integrative che l'arte delle costruzioni e delle riparazioni navali comporta, soltanto con l'impiego di maestranze di particolare specializzazione (rispetto al personale normalmente utilizzato) alle quali non è possibile assicurare continuità d'impiego nell'ambito dell'azienda. (V 3223/83, mass n 428122; (V 380/83, mass n 425127; (V 1564/82, mass n 419383; (V 3313/81, mass n 413892; (V 2022/80, mass n 405659).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)