Sez. L, Sentenza n. 2250 del 18/03/1996 (Rv. 496402 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Divieto "ex" art. 5 ter d.l. n. 702 del 1978 di accordi aziendali prevedenti erogazioni aggiuntive - Portata - Proroga ad opera della contrattazione nazionale di anteriori accordi aziendali - Legittimità .
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai sensi dell'art. 5 ter del d.l. 10 novembre 1978 n. 702 (aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 1979 n. 3), il divieto, per le aziende municipalizzate degli enti territoriali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali relativi ad erogazioni economiche aggiuntive a favore del personale dipendente, non riguarda l'ipotesi di proroga ad opera della contrattazione collettiva nazionale di un accordo aziendale stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma limitativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)