Sez. L, Sentenza n. 12371 del 05/12/1997 (Rv. 510752 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE | Riconoscimento mediante accordi aziendali di trattamenti economici più favorevoli - Divieto ex art. 5 ter D.L. n. 703 del 1978 - Incidenza su autonome deliberazioni dell'ente - Esclusione - Fattispecie relativa al riconoscimento dell'anzianità pregressa ai dipendenti già svolgenti lo stesso servizio alle dipendenze dirette del Comune.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ASSUNZIONE DIRETTA (MUNICIPALIZZAZIONE) - GESTIONE - AZIENDE COMUNALI - PERSONALE
L'art. 5 ter del D.L. n. 702 del 1978 introdotto dalla legge di conversione n. 3 del 1979, diretto a vietare temporaneamente la stipulazione da parte degli enti locali territoriali e delle loro aziende municipalizzate l'approvazione o la stipulazione di accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, prevedenti erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle spettanti in base ai contratti nazionali di categoria, non incide sulla validità di atti di gestione autonomamente deliberati dalla Commissione amministratrice di un'azienda municipalizzata. (Fattispecie relativa a delibera del gennaio 1986 con cui un'azienda municipalizzata di nuova istituzione, nel prendere atto della deliberazione della giunta municipale relativa al passaggio alle sue dipendenze del personale del Comune addetto alla nettezza urbana, aveva riconosciuto allo stesso la continuità del servizio e quindi l'anzianità maturata).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 ter CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)