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Sez. 5, Sentenza n. 4066 del 25/09/2000 Cc. (dep. 24/11/2000) Rv. 217490 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Misure cautelari reali - Ricorso per cassazione limitato ai casi di violazione di legge - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217490-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 325 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente il ricorso per cassazione anche per manifesta illogicità della motivazione, atteso che si tratta di una scelta del legislatore dettata da evidenti motivi di economia processuale quella di riservare, in materia di misure cautelari reali il ricorso soltanto a gravi violazioni di legge e non anche ad imprecisioni o carenze nella esposizione dei motivi che avevano legittimato la decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)