Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 03/05/1996 Cc. (dep. 20/08/1996) Rv. 205608 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi | Vizio della motivazione - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi
Poiché, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, terzo comma, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, quale indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., infatti, non possono ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivi di ricorso dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)