Sez. 5, Sentenza n. 2879 del 08/05/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 210934 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Vizi della motivazione - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
Nel concetto di violazione di legge, quale si desume dagli artt.111 Cost. e 606 lett.b) e c) cod. proc. pen. non possono ricomprendersi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, che sono separatamente previste ex art.606 lett. E) come motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett.b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett.c). (Fattispecie in tema di vizi della motivazione illegittimamente dedotti nel ricorso ex art.325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa ex artt.322 bis e 324 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)