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Sez. 1, Sentenza n. 12182 del 15/09/2000 (Rv. 540197 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Sentenza di divorzio - Appello - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Funzione di mera instaurazione del contraddittorio - Configurabilità - Termine per la notifica - Mancato rispetto senza preventiva richiesta di proroga - Effetto preclusivo - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540197-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento d'appello avverso una sentenza di divorzio (soggetto allo stesso rito delle controversie di lavoro), il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio e la notifica oltre il termine, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non può rivestire alcun effetto preclusivo. L'inutile decorso, pertanto, del termine fissato per la notifica implica soltanto, nell'ipotesi di mancata costituzione dell'appellato, la necessità di fissare un nuovo termine, mentre, nell'ipotesi di costituzione dell'appellato, non impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, data l'efficacia sanante "ex tunc" di tale costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge 03/06/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)