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Sez. 1, Sentenza n. 3837 del 22/02/2006 (Rv. 586789 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Sentenza di separazione - Appello - Atto introduttivo - Forma - Deposito del ricorso - Inosservanza del termine fissato per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento - Assegnazione di termine perentorio per la rinnovazione - Necessità - Mancato adempimento dell'ordine di rinnovazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586789-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

In tema di appello avverso la sentenza di separazione personale tra coniugi (secondo la disciplina di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), ove il ricorso, tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice d'appello, non sia notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appello non deve, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile (considerato che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio), dovendo il giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, fissare, "ex" art. 291 cod. proc. civ., un nuovo termine per la notifica. Tale nuovo termine, peraltro, assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio, sicché dal mancato adempimento, da parte dell'appellante, dell'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non può discendere altro effetto che quello della inammissibilità della concessione di un nuovo termine, ed il giudice è tenuto, a norma dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 12/01/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)