Sez. L, Sentenza n. 12724 del 19/12/1998 (Rv. 521815 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Mancanza di contestazione immediata - Compiuto dei novanta giorni per la contestazione mediante notifica - Tempo necessario alla valutazione dei dati rilevanti - Inclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689 il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che - in un caso in cui il sindaco di un Comune aveva fatto ricorso all'assunzione diretta di dipendenti senza il previo nulla osta dell'ufficio di collocamento per l'urgente necessità di evitare danni alle persone e agli impianti - l'accertamento suddetto consisteva nella visita ispettiva effettuata per verificare la sussistenza, o meno, di tale presupposto e quindi da tale data decorreva il termine di novanta giorni per la contestazione dell'infrazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)