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Sez. L, Sentenza n. 12654 del 28/08/2003 (Rv. 566377 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Mancanza di contestazione immediata - Computo dei novanta giorni per la contestazione mediante notifica - Tempo necessario alla valutazione dei dati rilevanti - Inclusione - Fattispecie relativa all'assunzione di dipendenti comunali senza nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566377-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689 il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del periodo di tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. Il momento del completamento di detto periodo va valutato dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili.(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che - in un caso in cui il sindaco di un Comune aveva fatto ricorso all'assunzione diretta di dipendenti senza il previo nulla osta della sezione circoscrizionale dell'impiego per l'urgente necessità di evitare danni alle persone e agli impianti - aveva ritenuto tardiva la notificazione dell'accertamento della infrazione avvenuta a distanza di circa tre anni e nove mesi dal momento a partire dal quale detta sezione circoscrizionale aveva avuto, con la comunicazione della delibera della Giunta comunale relativa all'assunzione diretta di lavoratori, conoscenza del fatto materiale, ancorché priva di specifiche indicazioni delle circostanze di fatto, e l'amministrazione era stata posta pertanto in grado di iniziare il procedimento di accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito, non attribuendo alcun rilievo alla circostanza che la stessa Sezione avesse informato la Direzione provinciale del lavoro solo dopo oltre tre anni, né al fatto che la notifica della contestazione fosse avvenuta entro novanta giorni dalla conclusione delle operazioni di ispezione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)