Sez. 1, Sentenza n. 16608 del 05/11/2003 (Rv. 567898 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Attività di prestazione dei servizi di investimento - Violazione della disciplina - Contestazione ad opera della Consob - Termine - Decorrenza - Conclusione della fase istruttoria - Necessità - Redazione della relazione ispettiva - Riconducibilità alla fase istruttoria - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di prestazione di servizi di investimento mobiliare, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine stabilito per la contestazione "ex" art. 14, legge n. 689 del 1981 - applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 44, D.Lgs. n. 415 del 1996 - l'attività di accertamento deve essere ritenuta comprensiva anche del tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti, onde riscontrarne l'idoneità ad integrare gli elementi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi dalle norme che regolano l'attività degli intermediari, fermo restando che la valutazione di tali elementi, pur non essendo assoggettata ad un termine predeterminato, deve tuttavia avvenire entro un termine ragionevole. In detta fase di accertamento, dalla cui ultimazione soltanto decorre il succitato termine, rientra anche la messa a disposizione della Consob, nella sua composizione collegiale, della relazione ispettiva finale redatta dagli ispettori che fanno parte del relativo servizio, in quanto detta relazione ha carattere istruttorio, non deliberativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 4, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)