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Sez. L, Sentenza n. 7 del 04/01/1979 (Rv. 396013 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PER IL SERVIZIO PRESTATO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - DISCIPLINA EX ACCORDO NAZIONALE DEL 15 APRILE 1955 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396013-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PER IL SERVIZIO PRESTATO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - DISCIPLINA EX ACCORDO NAZIONALE DEL 15 APRILE 1955 - INAPPLICABILITA.*

L'accordo nazionale del 15 aprile 1955 per gli autoferrotramvieri dipendenti da aziende di trasporti pubblici in concessione, e inapplicabile nella parte relativa alla retribuzione per il servizio prestato nelle festivita infrasettimanali, poiche il trattamento assicurato dall'accordo risulta meno favorevole di quello disposto dalle leggi 27 maggio 1949 n 260 e 31 marzo 1954 n 90 (entrambe in materia di ricorrenze festive). (V 1182/75, mass n 374613; (V 1510/74, mass n 369634; (V 3012/72, mass n 360770; (Conf 34/74, mass n 367529).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 CORTE COST., Contr. Coll. 15/04/1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)