Sez. 2, Sentenza n. 3464 del 21/10/1975 (Rv. 377634 - 01)
POSSESSO - COMPOSSESSO - INTERVERSIO POSSESSIONIS - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - COMPIMENTO DI ATTI IMPLICANTI UN POSSESSO ESCLUSIVO ED ANIMO DOMINI - NECESSITA.*
POSSESSO - COMPOSSESSO - INTERVERSIO POSSESSIONIS - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - COMPIMENTO DI ATTI IMPLICANTI UN POSSESSO ESCLUSIVO ED ANIMO DOMINI - NECESSITA.*
A norma dell'art 1102 secondo comma cod civ (che fissa principi analoghi a quelli vigenti sotto l'impero del codice civile del 1865), il compossessore, se intende estendere il suo possesso in via esclusiva sul bene comune, non ha necessita di fare opposizione al diritto degli altri partecipanti alla comunione, come e previsto nei casi di interversio possessionis in senso stretto (artt 1141 e 1164 cod civ), essendo solo richiesto il compimento da parte sua di Atti idonei a mutare il titolo del possesso; a tal fine, peraltro, non sono sufficienti singoli Atti di utilizzazione della cosa comune al di la della misura del potere del singolo partecipante, i quali sono da presumersi compiuti per mera tolleranza degli altri partecipanti, ma occorrono Atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui. (Conf 3045/73, mass n 366770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)