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Sez. 1, Sentenza n. 2443 del 18/03/1999 (Rv. 524246 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione ex art. 345 cod. proc. civ. vecchio testo - Limiti temporali - Appellante incidentale - Proposizione dell'eccezione con l'atto di appello ovvero in sede di precisazione delle conclusioni - Legittimità - Fondamento - Proposizione per la prima volta in sede di comparsa conclusionale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524246-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'art. 345 comma secondo cod. proc. civ., nella precedente formulazione (applicabile, nella specie, "ratione temporis"), consentendo alle parti di proporre "nuove eccezioni nel giudizio di appello", andava interpretato in collegamento il precedente art. 342, che poneva (e tuttora pone) l'esigenza della specificità dei motivi di gravame, esigenza legata alla struttura propria del giudizio di appello, il cui oggetto è costituito dalla "revisio prioris instantiae" nell'ambito, appunto, dei motivi di gravame, che non attengono all'elemento argomentativo o descrittivo dell'atto di impugnazione, ma assolvono la funzione essenziale di delimitare l'estensione dell'invocato riesame, indicandone le ragioni. Pertanto, l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, poteva essere proposta dall'appellante incidentale nel proprio atto di appello incidentale (che concorre a delimitare l'oggetto del relativo giudizio, come, del resto, espressamente chiarisce, per le eccezioni già proposte ma non accolte dalla sentenza di primo grado, l'art. 346 cod. proc. civ.), ovvero sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, attesa la propria concorrente veste (anche) di appellato, ma non anche in sede di comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)