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Sez. 2, Sentenza n. 1141 del 01/02/1995 (Rv. 490169 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione da parte dell'appellante solo nell'atto di appello - Necessità - Proponibilità da parte dell'appellato fino all'udienza di precisazione delle conclusioni - Legittimità costituzionale.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490169-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'art. 345 comma secondo cod. proc. civ., che consente alle parti di proporre nuove eccezioni nel giudizio di appello, deve essere interpretato in collegamento con l'art. 342 cod. proc. civ. che pone l'esigenza della specificità dei motivi di gravame legata alla struttura propria del giudizio di appello, il cui oggetto è costituito dalla "revisio prioris instantiae" nell'ambito, appunto, dei motivi di gravame, i quali non attengono così all'elemento argomentativo o descrittivo dell'atto di impugnazione ma assolvono la funzione essenziale di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicare le ragioni di esso. Ne consegue che l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta dall'appellante solo nell'atto di appello, che delimita l'oggetto del relativo giudizio, come, del resto, espressamente chiarisce, per le eccezioni già proposte ma non accolte dalla sentenza di primo grado, l'art. 346 cod. proc. civ., senza che a ciò osti il disposto dell'art. 359 cod. proc.civ., il quale fa espresso rinvio alle norme del procedimento dinnanzi al tribunale, tra le quali vi è l'art. 184 cod. proc. civ., che consente la proposizione di nuove eccezioni fino alla rimessione della causa al collegio, solo nei limiti in cui queste sono incompatibili con le specifiche norme del giudizio di appello, né il diverso trattamento riservato all'appellato, al quale la proponibilità delle eccezioni è consentita fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, che è giustificata, anche sul piano della legittimità costituzionale, dalla diversità delle posizioni assunte dalle parti nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)