Sez. 1, Sentenza n. 12669 del 16/11/1999 (Rv. 531153 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proposizione ex art. 345 cod. proc. civ. previgente - Limiti temporali - Proposizione con l'atto di appello - Necessità - Fondamento - Per l'appellante principale rivestente anche la qualità di appellato incidentale - Differenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
L'articolo 345 cod. proc. civ., nel testo previgente (applicabile nella specie), che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve essere interpretato in collegamento con l'articolo 342, che pone la regola della specificità dei motivi di gravame, i quali svolgono la funzione di delimitare l'estensione del riesame e di indicarne le ragioni; pertanto, l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta dall'appellante principale solo nell'atto di appello. Allorquando la parte assuma la duplice veste di appellante principale e di appellato incidentale, la stessa può proporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di secondo grado quelle eccezioni, l'opportunità di sollevare le quali è sorta solo a seguito dell'appello incidentale (nella specie, in un giudizio di revocatoria fallimentare, con l'appello principale era stata eccepita la prescrizione con riferimento ai pagamenti dichiarati inefficaci, e, in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa eccezione era stata proposta con riferimento ad altri pagamenti la cui domanda era stata riproposta con l'appello incidentale; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardiva la seconda eccezione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)