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Sez. 5, Sentenza n. 9951 del 23/06/2003 (Rv. 564470 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Presupposto tributario - Verificazione prima o nel periodo d'imposta della dichiarazione del fallimento del contribuente - Accertamento tributario - Notifica al solo contribuente fallito - Conseguenze - Efficacia nei confronti del fallimento - Esclusione - Validità ed efficacia nei confronti del fallito tornato "in bonis" - Affermazione - Fattispecie relativa a notifica di un avviso di liquidazione al fallito tornato "in bonis".
Stato
decisa il 2003-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564470-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

L'accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, ovvero nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, ove sia stato notificato soltanto al fallito, e non anche al curatore del fallimento, è inefficace nell'ambito della procedura fallimentare, ma conserva la sua validità e, ove il fallito, tornato "in bonis", abbia ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione dell'imposta, egli può contestare l'accertamento impugnandolo assieme all'avviso di liquidazione, in ragione del fatto che il primo avviso, non essendo stato notificato al curatore, ossia a colui che era dotato della legittimazione ad impugnarlo in pendenza della procedura concorsuale, consente ora l'azione giudiziale a colui che ha riacquistato la capacità d'impugnarlo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)